giovedì 28 febbraio 2008

Prestiti e usura: difendiamoci (parte 2: il mediatore creditizio)

Continuiamo la nostra chiacchierata su come difenderci dalle pressanti offerte di indebitamento per consumo. Vedremo chi è il mediatore creditizio, figura professionale relativamente recente.


Il ruolo del mediatore creditizio è espressamente regolato dalla legge 7 marzo 1996, n.108, e da una serie di norme succedutesi nel tempo, le principali delle quali sono il D.P.R. 287/2000: “Regolamento d’attuazione dell’art. 6 della L. 108/96, recante disciplina dell’attività di mediazione creditizia, dove viene espressamente specificato anche il concetto di mediazione creditizia, il provvedimento 29 aprile 2005: “Istruzioni per i mediatori creditizi”, la Deliberazione del CICR 4 marzo 2003: “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, il D.L. 8 giugno 1992, n.° 306: “Modifiche urgenti al nuovo c.p.p. e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”.


Il mediatore creditizio è la persona fisica o giuridica che professionalmente mette in contatto, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.


Il mediatore svolge la sua attività senza essere legato alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.


Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti, effettuare l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (art.2, comma 2 DPR 287/2000), ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.


È invece possibile per il mediatore creditizio raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti e svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante.


Nello svolgimento della propria attività, il mediatore creditizio deve conformarsi alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali contenute, tra l'altro, nel Provvedimento UIC del 29/4/2005 (Parte IV).


Quindi il mediatore creditizio fornisce alla clientela le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari.


Inoltre il mediatore creditizio, in qualità di soggetto che procede all'offerta fuori sede per gli intermediari committenti, osserva gli obblighi di trasparenza previsti per questi ultimi, espone nei locali aperti al pubblico e mette a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un “avviso” denominato "principali norme di trasparenza", contente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti dal Testo Unico bancario.


Nell'avviso sono indicate almeno:


- la disponibilità dei fogli informativi presso i locali aperti al pubblico

- il diritto di ottenere copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula, che include un documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni

- il diritto di ricevere copia del contratto de mediazione stipulato, che include un documento di sintesi

- gli strumenti di tutela contrattuale relativi all'obbligo di forma scritta del contratto di mediazione e al diritto di recesso

- le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie


Nell'avviso il mediatore creditizio indica chiaramente che allo stesso è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.


Il mediatore creditizio mette a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio stesso, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali.


È assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei fogli informativi e le clausole del contratto.


Nel caso di offerta fuori sede, il mediatore creditizio consegna al cliente l'avviso contente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo. Il mediatore creditizio, inoltre, acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna che conserva agli atti.


I contratti di mediazione creditizia sono redatti per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni generali del contratto, è consegnata al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dal mediatore. In caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di mediazione creditizia è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. Non si applicano al contratto di mediazione creditizia deroghe alla forma scritta.


La maggior parte dei mediatori creditizi svolge la propria attività con correttezza e professionalità.
Ma sono sempre più frequenti i casi (e questo l'ho potuto osservare anche dal mio punto di vista di Consulente Tecnico del Tribunale) in cui il comportamento del mediatore creditizio si è rivelato assolutamente distorto: dalla pubblicità ingannevole e le promesse di facile credito, al credito concesso a famiglie bisognose ma palesemente non in grado di sopportare l'indebitamento, all'esercizio abusivo della professione di agente, al prestito cambializzato concesso personalmente dal mediatore stesso, spesso a tassi d'usura.

E' la situazione di mercato e legislativa a favorire l'insinuazione nel settore di personaggi senza scrupoli. Infatti, per diventare mediatore creditizio è sufficiente compilare una domanda il cui modulo è online, avere un diploma di scuola superiore e il requisito di onorabilità.
I controlli e le relative sospensioni dall'elenco sono eventi rarissimi.

Inoltre, con uno stock di credito al consumo da vendere pari a 100 miliardi di euro da parte di banche e intermediari finanziari, è facile da parte di queste ultime garantire corpose provvigioni ai mediatori. La situazione di difficoltà delle famiglie italiane ha fatto il resto.

Tutto ciò spiega i 18.500 nuovi mediatori del 2006 e i 23.000 del 2007.

Tutti a caccia di poveri cristi...


La prossima volta vedremo come farci largo nella giungla delle sigle che rappresentano i varii Tassi d'interesse.




giovedì 21 febbraio 2008

Prestiti e usura: difendiamoci (parte 1: i prestiti personali)

Da alcuni anni siamo fatti oggetto impotente di inviti ad indebitarci da parte di diversi benefattori, sempre pronti a rifocillarci di denaro.


Vediamo come approfittare, difenderci o stare alla larga dalle offerte proposte a noi Pinocchi non professionisti della materia da parte dei tanti Gatti e Volpi sul mercato.


Il mercato del credito al consumo è realmente scatenato, complici la creazione legislativa della figura (sinistra?) del "Mediatore Creditizio", le difficoltà reali e quotidiane delle famiglie e l'induzione al "peccato" consumistico superfluo da parte delle martellanti campagne pubblicitarie.


Iniziamo vedendo come funziona il credito al consumo. Vedremo successivamente chi è, cosa può fare e cosa non può fare il mediatore creditizio.


Il prestito personale è un finanziamento che viene regolato dalla normativa sul credito al consumo.


Il credito al consumo è costituito, ad es. dai finanziamenti rateali destinati all'acquisto di beni o di servizi, dai prestiti personali, dalle aperture di credito rotativo (revolving) con o senza carta, dalle operazioni di cessione del quinto dello stipendio.


Nell’ordinamento italiano, la disciplina del credito al consumo è oggi regolata da una serie articolata di norme che hanno lo scopo di garantire e tutelare il consumatore.


Di seguito vengono riportate alcune delle principali disposizioni di legge che regolano l'attività di credito al consumo e quella del mediatore creditizio.


  1. Decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50;
  2. Legge 895/50: “Regolamento di attuazione della legge 180/50;
  3. Legge 142/92 "Credito al consumo";
  4. D.M. Tesoro 8 luglio 1992 e successive modificazioni “Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) per la concessione di credito al consumo”;
  5. Decreto Legislativo 385/93 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
  6. Legge 52/96 "Clausole vessatorie";
  7. Legge 154/92 "Trasparenza delle operazioni bancarie";
  8. Deliberazione del CICR 4 marzo 2003: “Disciplina delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”;
  9. Legge 108/96 "Disposizioni in materia d’usura";
  10. D.P.R. 287/2000: “Regolamento d’attuazione dell’art. 6 della L. 108/96, recante disciplina dell’attività di mediazione creditizia;
  11. Provvedimento 29 aprile 2005: “Istruzioni per i mediatori creditizi”;
  12. Legge 675/96 "Tutela della privacy".

Con un contratto di credito al consumo si concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, per l’acquisto di beni e servizi (credito finalizzato) ovvero per soddisfare esigenze di natura personale (ad esempio: prestito personale, cessione del quinto dello stipendio) ad una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e che viene, per questo, definita genericamente “consumatore”.


Il prestito non necessariamente deve essere collegato all’acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore, ma può anche essere utilizzato per soddisfare generiche esigenze di liquidità, svincolate dall’acquisto di specifici beni e servizi.


I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto e il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto, pena la nullità del contratto stesso (art. 117, commi 1 e 3, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, applicabile a tutte le operazioni di credito al consumo in forza del richiamo effettuato dall’art. 124 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia medesimo).


Il contratto di credito al consumo può essere strutturato in due modi:


Esso può prevedere la firma contestuale sia del cliente richiedente che della banca/finanziaria: in questo caso gli obblighi contrattuali scattano per entrambe le parti immediatamente dopo la firma.

In altri casi consiste in un modulo che, compilato con i dati personali del richiedente e le condizioni economiche applicabili, viene sottoscritto dal cliente e rappresenta una semplice "proposta" dello stesso che diventa un vero e proprio contratto, vincolante per le parti, solo a partire da quando, con l'erogazione della somma o la consegna del bene o della lettera di conferma, la banca o la finanziaria dichiara di accettarla.


Il contratto di concessione del credito al consumo deve contenere:


a) il nome dell'Istituto Finanziatore e i dati del consumatore che richiede il prestito;

b) l'importo del prestito e la sua scadenza, le modalità di erogazione, l'entità, il numero e la scadenza delle singole rate di ammortamento;

c) il tasso annuo nominale (TAN), l'eventuale facoltà di modificarlo, il dettaglio analitico delle spese applicate al momento della conclusione del contratto e le condizioni che possono determinarne la modifica;

d) il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e le condizioni analitiche secondo le quali è possibile modificarlo;

e) le eventuali coperture assicurative richieste: il costo delle assicurazioni tese a garantire il pagamento del debito in caso di morte, invalidità o malattia del consumatore, devono obbligatoriamente entrare nel calcolo TAEG;

f) l'importo e la causale degli altri oneri che non entrano nel calcolo del TAEG;

g) le garanzie richieste;

h) le modalità di recesso del contratto.


La disciplina contrattuale sul credito al consumo prevede, inoltre, all’art. 124 comma 4) del Testo Unico che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.


Lo stesso articolo 124, al comma 5, prevede che nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:


a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;

b) la scadenza del credito è a trenta mesi;

c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.


Il prestito con cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di Credito al Consumo e consiste in un prestito personale non finalizzato da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare dell'emolumento valutato al netto di ritenute. Viene disciplinato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e relativo regolamento attuativo D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895. Come previsto dall'ultima versione del D.P.R. 180/50 (aggiornato dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80), questa tipologia di prestito è destinata a tutte le categorie di lavoratori dipendenti (oggi anche ai pensionati), sia dello Stato e del comparto para-statale che delle aziende private (come definitivamente sancito dagli aggiornamenti previsti dalla Legge 80/05).


La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il suo rimborso avviene con trattenuta, di importo pari alla rata prevista dal piano d'ammortamento del prestito, effettuata direttamente in busta paga. Tale peculiarità fa si che il rischio di insolvenza volontaria del debitore venga abbattuto fortemente, visto che, una volta dato il proprio consenso alla trattenuta in busta paga, il debitore non può più revocare il pagamento. Da ciò deriva anche il coinvolgimento del datore di lavoro nell'estinzione del finanziamento quale condizione fondamentale per l'erogazione del prestito, in conseguenza del quale non è possibile regolare personalmente il rimborso, fatto salvo il caso di interruzione del rapporto di lavoro.


L’importo della rata viene determinata entro una soglia massima pari al quinto dello stipendio percepito dal debitore ed è costante per tutto il periodo d’ammortamento del prestito. Il legislatore ha previsto che la cadenza di rimborso del prestito sia mensile.


La durata del periodo di ammortamento non può essere maggiore di dieci anni, corrispondenti a 120 mensilità, sempre compatibilmente con la data di messa in quiescenza del dipendente.


Per i dipendenti di aziende private il montante del finanziamento richiesto deve essere inferiore a 4 volte l'ammontare della liquidazione lorda maturata. Per le aziende private di primaria importanza il rapporto tra TFR e montante può essere elevato fino a 6. Questo limite non è previsto per i dipendenti statali e di enti pubblici.


L'erogazione del prestito avviene mediante consegna di assegni circolari non trasferibili intestati al cliente, oppure mediante bonifico bancario su di un conto corrente intestato al cliente stesso.


Il legislatore ha previsto un tasso d'interesse annuo nominale fisso per tutta la durata del finanziamento. Interessi e struttura dei costi dell'operazione devono essere sintetizzato dal Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e dall'Indicatore Sintetico di Costo (ISC).


Il D.P.R. 180/50 regolamenta anche il prestito con delega di pagamento, un prestito che permette l'addebito di una rata superiore al quinto dello stipendio. Il prestito con delega di pagamento consente di affiancare alla rata di cessione del quinto una seconda trattenuta detta appunto “delega di pagamento” di ammontare massimo pari ad un ulteriore 20% dello stipendio. Le due rate insieme non potranno superare il 40% dello stipendio netto.


Le rate massime delle Cessioni del Quinto e delle Deleghe singolarmente considerate non possono superare il 20% dello stipendio netto. Tale operazione, la cui accettazione il DPR180/1950 lascia alla discrezionalità del datore di lavoro, viene accordata dalla quasi totalità egli Enti Statali mentre va verificata caso per caso per i dipendenti degli enti locali e delle aziende private. Quest'operazione di solito ha luogo quando il debitore ha già in corso un finanziamento con residuo debito molto elevato, oppure nel caso si chieda un prestito di importo particolarmente alto. Il totale delle rate trattenute in busta paga può arrivare fino al 50% dello stipendio netto. Il caso può verificarsi quando in busta paga coesistono cessione del quinto, delega e una terza trattenuta (ad esempio un pignoramento o una seconda Delega). La dilazione massima prevista è di 10 anni, come per le cessioni del quinto.


Per ultimo, il prestito c.d. cambializzato è un finanziamento personale non finalizzato disciplinato anch’esso dalla normativa relativa al “Credito al Consumo”.


Normalmente si ricorre al prestito cambializzato per soddisfare esigenze di liquidità monetaria, destinato a persone comuni, lavoratori con reddito provato e pensionati.

Il prestito cambializzato è a tasso fisso e rata costante per tutta la durata del finanziamento e non costringe alla trattenuta in busta paga (come per esempio avviene per la cessione del quinto).


Questo tipo di prestito si distingue per il metodo di rimborso che avviene attraverso il pagamento di cambiali. Ogni singola tratta può essere appoggiata presso una qualsiasi banca (non necessariamente in quella dove si ha un proprio conto corrente).

L'ammontare delle quote non deve superare il 30% del reddito netto mensile percepito dal beneficiario e, nel caso di altri finanziamenti in corso, l'onere finanziario non può comunque superarne la metà.


I finanziamenti cambializzati vengono concessi sia ai lavoratori dipendenti ai quali, in alcuni casi, viene chiesto a garanzia il TFR, che ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Sul mercato viene offerta la possibilità di richiedere prestiti cambializzati anche nel caso si risulti iscritti nelle centrali rischi (crif, ctc o experian) come cattivi pagatori mentre non vengono generalmente accettati i protesti e la procedura è molto semplice e, di norma, veloce, gli unici documenti necessari essendo, di norma, per i lavoratori dipendenti l'ultima busta paga, modello cud e documenti personali, mentre per autonomi e liberi professionisti, il modello 730 dell'anno precedente.


ORA STATE ATTENTI A QUESTO:


Ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) gli unici soggetti abilitati ad erogare finanziamenti sotto ogni forma finalizzato al Credito al Consumo sono esclusivamente le banche e gli intermediari finanziari.


Gli intermediari finanziari che concedono il credito al consumo sono iscritti:


a) nell’elenco generale previsto dall’art. 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi;

b) nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, tenuto dalla Banca d'Italia.


I soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nei citati elenchi, come i mediatori creditizi, non possono concedere prestiti ai consumatori; diversamente, sono perseguibili penalmente ai sensi dell’art. 132 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.


La prossima volta parleremo proprio del Mediatore Creditizio.



giovedì 14 febbraio 2008

Indicatori della salute della tua impresa: 5) il Current Ratio

Con l’”Indice di Liquidità Corrente” o “Current ratio” completiamo l'analisi di liquidità della tua impresa.


L'indice evidenzia la capacità dell'azienda a far fronte ai debiti a breve con la liquidità immediata e con le attività finanziarie ed economiche (scorte).


Si ottiene con la seguente formula:


Capitale circolante
__________________________

Passività correnti


A differenza del "Quick Ratio" che abbiamo visto essere un indice che esprime la capacità dell'azienda di affrontare i pagamenti a breve (passività correnti) con le disponibilità finanziarie e liquide o trasformabili velocemente in denaro (denaro disponibile in cassa o in banca, assegni e cambiali, crediti a breve), il “Current Ratio” è meno “severo”, perché contempla la possibilità, in caso di difficoltà finanziarie, di darsi il tempo di liquidare il magazzino.


Poiché, però, tra le rimanenze potrebbero essere anche quote di merci che andrebbero considerate come attività immobilizzate perché costituenti lo stock minimo, queste andrebbero detratte.


Allo stesso modo, al denominatore andrebbero detratti dalle passività correnti i debiti a breve verso banche equiparati a debiti a media-lunga scadenza perché continuamente rinnovati.


Il quoziente è comunque importante perché se analizzato nel tempo, laddove il valore dell’indice si mantenesse stabile, rivelerebbe una crescita proporzionata ed omogenea tra attività e passività.


Un valore di Current ratio è maggiore di 2 descrive in una situazione ottimale;

Anche un valore tra 1,5 e 1,7 rappresenta una situazione soddisfacente;

Un ratio inferiore ad 1,25 segnala una situazione da monitorare;

Un valore minore di 1 segnala un chiaro squilibrio finanziario.



giovedì 7 febbraio 2008

Indicatori della salute della tua impresa: 4) il Quick Ratio

Il c.d. "Quick Ratio" è un indice di liquidità finanziaria che esprime la capacità dell'azienda di affrontare i pagamenti a breve (passività correnti).

La formula con cui si determina è:

Liquidità immediate + differite
__________________________

Passività correnti


Al numeratore vanno poste le disponibilità finanziarie e liquide o trasformabili velocemente in denaro (denaro disponibile in cassa o in banca, assegni e cambiali, crediti a breve), a denominatore i debiti correnti, cioè quelli in scadenza entro l'anno.

Se il risultato è maggiore di 2 siamo solitamente in presenza di una situazione di eccessiva liquidità.

Un rapporto minore di 1 raffigura una situazione di tranquillità finanziaria.

Anche un indice compreso tra 0,50 e 1 rappresenta una situazione soddisfacente.

Un indice minore di 0, rappresenta, invece, uno squilibrio finanziario, perché l'impresa non è in grado di pagare i propri debiti a breve con le proprie liquidità.

Nella valutazione dell'indice si deve tener presente che al denominatore del rapporto figurano anche i debiti verso banche ordinarie costituiti da scoperture in c/c. Questo tipo di credito costituisce una sorta di finanziamento permanente per l'azienda, in quanto le banche rinnovano continuamente il loro credito.


Un'avvertenza.

Questo indice potrebbe essere falsato da valori stagionali o dal fatto che esso fa riferimento solo alle entrate e alle uscite a breve scadenza e rispondenti alle operazioni in corso alla data di chiusura. Quindi, anche nei casi sia superiore a 2 e quindi rilevi una posizione di assoluta tranquillità finanziaria, non esprime compiutamente la situazione finanziaria, perché l'impresa potrebbe risultare in una situazione di assoluta tranquillità con riferimento al 31 dicembre, ma aver sperimentato difficoltà, ad esempio, ad agosto.


Lo stesso dicasi nel caso in cui l'indice sia inferiore a 0,33, cioè quando evidenzia una situazione di squilibrio.