venerdì 21 gennaio 2011

Regione Sicilia: bando per agevolazioni alle imprese turistiche in Sicilia (bis)

Sarà a giorni pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il bando già pubblicato e revocato relativo alla ricettività alberghiera. Dalla pubblicazione in gazzetta decorreranno 120 giorni per la presentazione dei progetti.
Sono stanziati oltre 125 milioni di euro.

La competenza passa dall'assessorato al turismo all'assessorato attività produttive.

Beneficiarie sono le Piccole e Medie Imprese in possesso dei seguenti requisiti:


  • siano già iscritte nei relativi registri delle imprese
  • non rientrino tra le imprese in difficoltà (così come definito dall'art. 1 par.7 del regolamento CE del 06.08.2008)
  • dimostrino di possedere adeguate risorse economiche al fine di garantire la quota di investimento non coperta dal contributo,  attraverso attestazione rilasciata da un istituto di credito, comprovante la solidità finanziaria dell'impresa istante, la reale capacità di far fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico che alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti.
  • abbiano restituito integralmente eventuali somme dovute per i procedimenti di revoca di agevolazione di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana.
L'agevolazione consiste nell'erogazione di contributi in conto impianti del 50% delle spese ammissibili (40% per le medie imprese).

Le attività previste sono:
  1. attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
  2. attività di ristorazione direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente
  3. attività sportive direttamente correlate ad un'attività ricettiva esistente
  4. attività inerenti il benessere fisico della persona direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente
  5. attività inerenti la congressualità direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente
Le tipologie dell'offerta turistica sono le seguenti:
  • Alberghi
  • Motels
  • Villaggi Albergo
  • Residenze turistico alberghiere
  • Campeggi
  • Villaggi turistici
  • Esercizi di affittacamere
  • Case ed appartamenti per vacanze
  • Case per ferie
  • Ostelli per la gioventù
  • Rifugi alpini
  • Aziende turistico residenziali
  • Turismo rurale

Le tipologie di attività ammesse sono:
  1. attivazione di nuova attività ricettiva
  2. ampliamento di attività ricettiva esistente
  3. riqualificazione di attività ricettiva esistente
  4. riattivazione di attività ricettiva esistente
  5. attivazione di nuove attività di completamento correlate ad una struttura ricettiva esistente
  6. ampliamento di esistenti attività di completamento correlate ad una struttura ricettiva esistente

I programmi d'investimento, pena l'esclusione, dovranno essere corredati da un progetto tecnico definitivo contenente i seguenti elaborati:
  • relazione descrittiva redatta in conformità dell'art. 26 del D.R 554/1999
  • elaborati grafici redatti in conformità dell'art. 30 del DPR 554/1999
  • disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici redatto in conformità dell'art.32 del DPR 554/1999
  • computo metrico estimativo redatto in conformità dell'art. 34 del DPR 554/1999
  • quadro economico: al fine di una verifica della rispondenza, gli importi risultanti dal quadro economico dovranno rifluire negli appositi punti dell'allegato tecnico del Business Plan.

Il progetto tecnico definitivo dovrà possedere alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al bando tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio (concessioni, autorizzazioni).

Dal Business Plan dovrà risultare evidente la congruità economica e finanziaria dell'iniziativa. Particolare attenzione va posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti, con particolare riguardo alle ragioni che ne giustificano la realizzaizone, del prodotto/servizio, del mercato di riferimento, dell'organizzazione dei fattori produttivi, delle tematiche ambientali.

Una serie di previsioni regolano l'attribuzione dei punteggi. 

Il pagamento tardivo dell'assegno.

Abbiamo visto in un post precedente quali siano le conseguenze dell'emissione di un assegno non coperto, cioè senza provvista, senza i fondi necessari al pagamento presso il conto corrente dell'emittente.
Vi ricordo che in tal caso si incorre in un illecito amministrativo punito dalla legge con sanzioni amministrative e con la c.d. "revoca di sistema".

Con un "pagamento tardivo" è possibile evitare le suddette conseguenze. Per pagamento tardivo si intende quello effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso. L'emittente dovrà pagare, oltre all'importo dovuto, anche una serie di oneri accessori:
- penale del 10% della somma
- interessi legali per il periodo fra la data di presentazione all'incasso e quella del pagamento tardivo
- le spese relative al protesto.

La banca deve comunicare entro il 10° giorno dalla presentazione dell'assegno il "preavviso di revoca" con cui informa il cliente della mancanza di provvista e della possibilità di evitare le sanzioni e la revoca di sistema con un pagamento tardivo dell'assegno.

Il pagamento tardivo, quando è comprensivo degli oneri accessori, esclude sia le sanzioni che l'iscrizione alla CAI.
L'emittente dovrà produrre la prova del pagamento (liberatoria) alla banca trattaria entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso.
In caso di protesto, tale prova dovrà essere fornita anche al notaio o segretario comunale o ufficiale giudiziario che ha redatto l'atto di protesto, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni amministrative.