lunedì 21 marzo 2011

Il protesto di un assegno.

Continuiamo a parlare delle molli piacevolezze derivanti dalle tensioni finanziarie.
Oggi parliamo del protesto di un assegno. Il protesto è un atto pubblilco con cui un notatio o un pubblico ufficiale accerta il mancato pagamento di un assegno. Grazie al protesto chi, presentatore dell'assegno, non abbia ricevuto il pagamento, può ottenere la somma dovuta con un'azione giudiziaria contro l'emittente, i giranti dell'assegno (azione di regresso) e contro glil eventuali avallanti (coloro che hanno garantito per il suo pagamento).
Per elevare il protesto è necessario che l'assegno sia stato presentato per il pagamento entro il termine utile.

Il protesto viene pubblicato nel Registro Informatico dei Protesti, curato presso le Camere di commercio, e viene comunicato al Prefetto competente per territorio. La pubblicazione è mensile. Gli Ufficiali levatori trasmettono l'elenco il primo giorno di ogni mese. L'elenco contiene i protesti levati fino al 26° giorno del mese precedente fino al 27° giorno del mese antecedente. La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione nei 10 giorni successivi al loro ricevimento.

Chiunque può acccedere alle notizie conservate nel registro negli ultimi 5 anni. per le notizie non contenute nella visura si può inoltrare alla Camera di Commercio una richiesta di "acccesso agli atti". A volte, comunque, i titoli protestati elencati nelle visure potrebbero essere stati pagati, in quanto il protestato potrebbe non aver richiesto né la cancellazione né l'annotazione di avvenuto pagamento.

Il debitore che esegue il pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti. La richiesta di cancellazione si presenta al Presidente della Camera di Commercio, corredata di titolo in originale con atto di protesto o dichiarazione di rifiuto di pagamento, fotocopie fronte retro dell'assegno e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto di pagamento e quietanza di pagamento in originale.

Si può essere depennati dall'elenco dei protesti PRIMA dell'inserimento del proprio nominativo nel Registro Informatico dei Protesti per la pubblicazione presentando domanda di cancellazione dal tabulato entro il giorno 10 del mese seguente la levata del protesto avvvenuta nell'arco di tempo compreso tra il giorno 27 ed il giorno 26 del mese successivo.

Si può cancellare dal Registro Informatico una cambiale protestata (non un assegno) e successivamente pagata purché il pagamento sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto. Se il pagamento è avvenuto dopo detto termine è necessario verificare se vi sono i requisiti per la riabilitazione.

Il pagamento di un assegno entro 60 giorni dal protesto (pagamento tardivo) può, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) di cui abbiamo parlato in un post precedente e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. E' ininfluente, però, ai fini della cancellazione dal Registro Informatico, in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal tribunale la riabilitazione del nominativo.

Dopo 5 anni dalla levata del protesto la cancellazione del nominativo dal Registro Informatico dei Protesti avviene automaticamente. E' però possibile ottenerla prima (ma dopo almeno un anno dalla levata del protesto) pagando al creditore l'importo dell'assegno + gli interessi di mora, ottenendo la sua liberatoria e il titolo quietanzato e presentando istanza di riabilitazione in tribunale.
La pubblicazione del protesto sul Registro può essere sospesa da un ordine dell'autorità giudiziaria. Questa sospensione è solo temporanea e non costituisce cancellazione del protesto.