martedì 31 dicembre 2013

Monitoraggio fiscale: la circolare 38/E 2013

Subito dopo l’emanazione del provvedimento n. 151663/2013 del 18.12.2013 (“Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale”), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 23 dicembre 2013, la Circolare n. 38/E (“Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale”) che contiene ulteriori chiarimenti sulle recenti modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale introdotte dalla legge 97 del 6 agosto 2013 (Legge europea 2013) entrata in vigore il 4 settembre. La circolare 38/E aggiorna e sostituisce le indicazioni della precedente Circolare n. 45/E del 13 settembre 2010.

Si resta ad oggi ancora in attesa della normativa annunciata dal ministro Saccomanni relativa alla depenalizzazione della “comunicazione volontaria”, da coordinare con il nuovo monitoraggio fiscale, con cui il governo conta di fare cassa agevolando il rientro di capitali all’estero (anche in virtù di nuove regole interne attese da stati attualmente non collaborativi quali la Svizzera, dopo la avvenuta firma di nuovi protocolli finalizzati a non essere classificati come paesi Black List).

venerdì 20 dicembre 2013

La collaborazione volontaria: un’opportunità per il contribuente con capitali detenuti all’estero?

A causa del mancato accordo tra UE e gli altri Paesi UE considerati “quasi” Black List (Svizzera, San Marino, Liechtenstein, Andorra, Montecarlo), Austria e Lussemburgo hanno di fatto bloccato il processo per la firma dell’accordo per la rimozione del segreto bancario, inizialmente prevista entro la fine del 2013, con la conseguenza che tale termine slitterà ancora. Ciononostante, nella lotta contro il riciclaggio, sembra raggiunto ormai un punto di non ritorno.

In Svizzera, ad esempio, paese storicamente privilegiato dai cittadini italiani per le operazioni di trasferimento di capitali all’estero, ci si sta avvicinando a passo svelto (quanto meno, mai sperimentato prima) all’allineamento alle raccomandazioni antiriciclaggio dell’OCSE e del GAFI (il suo braccio operativo), cui aderire per non rientrare nella lista dei paesi Black List. Anche altri paesi (e non solo europei, ad esempio Singapore) stanno prendendo provvedimenti nella stessa direzione per cercare di non essere iscritti nella famigerata Black List.

lunedì 16 dicembre 2013

Business Plan del Programma di Rete, asseverazione e vantaggi fiscali

La Commissione Consulenza Aziendale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa, che ho il piacere di presiedere, ha tenuto un seminario sugli strumenti per la competitività delle PMI.

Potete scaricare qui le slide relative al mio intervento sul Business Plan del Programma di Rete, sull'asseverazione e sui vantaggi (fiscali e non), dell'asseverazione del Programma, aggiornato ai Decreti Crescita (D. L. 22 giugno 2012, n. 83 art. 45 e D.L 18 ottobre 2012, n. 179 art. 36 e alla circ. n.° 20/E del 18 giugno 2013.

Altri post sul Contratto di Rete:

sabato 23 novembre 2013

Il rientro dei capitali dalla Svizzera. La Voluntary Disclosure

Pare che presto il segreto bancario in Svizzera sarà solo un ricordo. Il segreto bancario, ma non anche l'anonimato, come vedremo oltre.


Il percorso è già avviato, i clienti delle banche oltr’Alpe stanno ricevendo comunicazioni da parte delle banche elvetiche che li informano della fine dell’anonimato. Tutto segue anni di pressione da parte della gran parte dei Paesi dell’Ocse, dell’Unione Europea e dell’Onu, compresa l’Italia, perché anche la Svizzera si adegui alle normative internazionali finalizzate alla lotta contro il riciclaggio, terrorismo ed evasione fiscale.


Già dal 1° novembre scorso è in vigore la convenzione sullo scambio automatico delle informazioni tra autorità fiscali dello scorso 18 ottobre e pone termini relativamente stretti per dar luogo in Svizzera, alla sua ratifica del Parlamento e ad un probabile referendum.


Per quanto riguarda l’atteggiamento del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), se la Svizzera e gli altri Paesi su cui si stanno esercitando pressioni (come Singapore) non si adeguerà entro il 2014 agli accordi di scambio automatico delle informazioni fiscali riconoscendo il reato fiscale come presupposto del riciclaggio, verrà iscritta tra i Paesi Black List. Il che, per un Paese come la Svizzera, che non vive solo di finanza, sarebbe un gravissimo danno economico.


Quindi, le comunicazioni che le banche svizzere stanno inviando ai propri clienti sono il preludio all’entrata in vigore della nuova legge, anche perché i funzionari bancari che non si saranno adeguati per tempo alle nuove normative, la cui entrata in vigore è prevista tra il 2014 e il 2016, rischiano l’incriminazione per riciclaggio nel caso gestiscano conti anonimi che sfuggono al prelievo fiscale.
Un po’ tutti i Paesi stanno lavorando ad accordi bilaterali e stanno studiano al proprio interno forme di c.d. “Voluntary Disclosure”, cioé di dichiarazioni spontanee da parte dei contribuenti, con alleggerimento delle sanzioni e delle eventuali conseguenze penali.


Negli ultimi anni la Gran Bretagna ha stretto un accordo con la Svizzera (accordo di Rubik) in base al quale i titolari britannici di conti presso banche elvetiche possono a pagare una sanzione una tantum per sanare la situazione pregressa ed essere sottoposti ad una tassazione annua, pur mantenendo l’anonimato, ma pare che i risultati non sono stati tra i più felici, anche perché il numero di contribuenti coinvolti sono soggetti a limiti numerici ben precisi. La Germania ha bocciato questa strada e anche l’Italia sembra orientata verso una strada che preveda la perdita dell’anonimato, il rientro dei capitali pagando interamente le imposte arretrate e dimezzando le sanzioni fiscali (la mancata presentazione del Quadro RW), oltre che depenalizzando il reato.


Più precisamente, il contribuente italiano che abbia esportato irregolarmente i capitali in Svizzera, se vorrà mantenere il denaro in Svizzera senza dichiararli, rinuncerà comunque al segreto bancario e autorizzerà le autorità svizzere a fornire informazioni alle autorità fiscali italiane.
Entro dicembre si attende la circolare dell’Agenzia delle Entrate con cui si regolerà la finestra permanente attraverso cui far rientrare i capitali esteri non dichiarati.


Ovviamente, questo non significherà che tutti i 180 miliardi (tale è la stima) detenuti dai cittadini italiani in Svizzera rientreranno in patria perché la gran parte dei denari detenuti oltr'Alpe da cittadini italiani non sono detenuti da persone fisiche ma da società anonime residenti in uno dei tanti paradisi fiscali e intestate a un fiduciario che fa da schermo.

Si tratterebbe, quindi, solo di una caduta del segreto bancario ma non dell’anonimato.

lunedì 11 novembre 2013

Londra 08.11.2013. Ascheri & Partners Ltd. Conversazione di aggiornamento professionale. Download slides

Sono liberamente scaricabili qui le slide relative al mio intervento sulle novità introdotte nel Quadro RW e sul Monitoraggio Fiscale.

Ricordo che il termine ultimo per il ravvedimento operoso relativo a Unico 2013 è il 30 dicembre 2013.

Ricordo, ancora, che appare opportuno verificare caso per caso l'opportunità di presentare il ravvedimento operoso.

mercoledì 6 novembre 2013

Quadro RW e ravvedimento operoso

In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. n. 167/1990 come modificato dalla Legge Europea 2013, per la violazione degli obblighi di trasmissione della dichiarazione modulo RW all'Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 25% dell'importo dell'operazione non segnalata.
Si tratta delle violazioni all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti, pari o superiori ai 15mila euro, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Dlgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio.
Il database da cui gli intermediari estrarranno i flussi da trasmettere alle Entrate sarà costituita dall'Archivio unico informatico. La modifica è finalizzata anche ad allineare le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle antiriciclaggio.

La violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute in Paesi NON black list è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute in Paesi black list è, invece, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6% al 30% dell'ammontare degli importi non dichiarati e i termini concessi all’Ufficio per contestare la violazione dell’obbligo di compilare il modulo RW sono raddoppiati a partire dal 2010.

Infine, nel caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di € 258. 

Prima della Legge Europea 2013, invece, le sanzioni erano molto più elevate:
25% per la violazione degli obblighi di trasmissione da parte degli intermediari dal 10% al 50% di quanto non dichiarato il doppio per le attività detenute nei paesi black list, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore.

In base al principio del "favor rei" di cui al D. Lgs. n. 472/1997, art. 3, commi 2 e 3:
«Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.» (Sezioni I e III RW).
e:
«Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo» (Sezione II RW).

Quindi, per le violazioni già commesse si applicano le nuove sanzioni più ridotte.  

Secondo la CM 180/1998 Sezioni I e II, il principio del favor rei trova un limite soltanto nell’intervenuto pagamento della sanzione, giacché colui che ha pagato non può chiedere la restituzione, mentre, anche in presenza di provvedimento definitivo, non è possibile la riscossione delle somme (ancora) dovute.

Le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, come precisato dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 9 del 2002, hanno natura tributaria e dunque, con riferimento alle stesse, possono essere applicate le disposizioni in materia di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Con l’entrata in vigore della Legge Europea, è prevista la sanzione fissa di 258 euro per la presentazione o integrazione del Mod RW in Unico entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni (riducibile ad 1/8 con ravvedimento operoso).

Se il contribuente omette l’indicazione dei suoi investimenti all’estero, non avendo occultato ulteriori elementi al Fisco, non essendosi configurata evasione d’imposta, dovrebbe sussistere solo la violazione di irregolare compilazione della dichiarazione.

Quindi, entro il 30.09.2013, è stato possibile beneficiare delle (ridotte) sanzioni in caso di utilizzo del ravvedimento operoso lungo per correggere errori commessi in sede di compilazione del quadro RW del mod. Unico 2012, da effettuarsi con i nuovi importi delle sanzioni e unicamente per la Sezione II

Il termine ultimo per Unico 2013 è il 30 dicembre 2013.

I ravvedimenti fatti prima del 4 settembre 2013 NON possono essere chiesti a rimborso in quanto non possono configurarsi come versamenti non dovuti al tempo in cui sono stati effettuati. 

giovedì 24 ottobre 2013

Fabbisogno finanziario e processi di internazionalizzazione

I processi di internazionalizzazione non influiscono solamente sulla funzione amministrativa, organizzativa, logistica e commerciale, ma impattano profondamente anche sulla gestione finanziaria.

Il flusso di cassa, o meglio la mancanza di cassa, di liquidità, può uccidere sia una nuova azienda (prima ancora che decolli) che una consolidata impresa. Errori nei calcoli o (come spessissimo capita di osservare nella pratica professionale, anche in imprese apparentemente più strutturate) una imprecisa programmazione delle risorse necessarie per la gestione finanziaria portano imprese redditizie a ridursi finanziariamente in panne, e non solo a causa del famigerato "credit crunch" bancario di questi anni. Spesso si pretende dalle banche quel che non si è riuscito a realizzare internamente: un sistema funzionante di autofinanziamento, che generi cash flow positivo o che non soccomba sotto temporanei cash flow negativi.

Vediamo subito com'è fatto un prospetto di cash flow.

Esistono più configurazioni di prospetto di Cash Flow o Rendiconto Finanziario (R.F. delle variazioni di CCN e R.F. delle variazioni di liquidità) ed esistono più modi per determinare l’ammontare del flusso di cassa generato dalla gestione reddituale.

Questo è un esempio schematico:



Il Flusso di cassa operativo (C.) è una misura dell’autofinanziamento al netto di movimenti nel CCNO, nell’Attivo Immobilizzato e nel Passivo. È quindi l'elemento cardine con cui si separa la gestione d'azienda ed il finanziamento della stessa.

Il Flusso di cassa netto di periodo è il totale dei flussi di cassa generati dall'impresa nel suo complesso, mentre il Cash Flow Operativo è l'insieme dei flussi di cassa (cioè della liquidità) generati dalla sola gestione tipica (o operativa).

La ricostruzione del flusso generato dalla gestione reddituale (Cash flow da CE) è solo UNA misura dell'autofinanziamento aziendale e il documento che evidenzia in dettaglio quale attività aziendale abbia generato o assorbito liquidità è, appunto, il prospetto di Cash Flow o Rendiconto Finanziario (preventivo). 

Con il prospetto di C.F. della variazioni di liquidità, inoltre, è possibile giungere a determinare anche l’importo delle liquidità di cassa alla fine del periodo di piano.

Il modo più semplice di elaborare un Prospetto di Cash Flow è quello di partire dall’Utile prima delle imposte (EBIT, tratto dal CE previsionale) e rettificare e integrare questo valore con i costi e ricavi NON MONETARI, ottenendo il Cash Flow da Conto Economico:

+ Reddito d’esercizio

- Costi “non monetari” 
(quota d’ammortamento, quota d’accantonamento ai fondi svalutazione di elementi patrimoniali e svalutazioni di elementi patrimoniali, …)

+ Ricavi “non monetari”
(rivalutazione di cespiti iscritti nel CE, utilizzo di riserve rilevate nel CE, plusvalenze, …)

A partire dal Cash Flow da Conto Economico si effettuano ulteriori integrazioni e rettifiche per tenere conto delle variazioni che avvengono nel Capitale Circolante Netto Operativo (CCNO).

·                     L’aumento di un’attività operativa diversa dalla cassa (crediti) va considerata come una diminuzione della liquidità, per cui va sottratta al valore del flusso di cassa operativo.
·                     L’aumento di una passività operativa diversa dalla cassa (debiti) va considerata come un aumento della liquidità, per cui va aggiunta al valore del flusso di cassa operativa
·                     L'acquisto di un’immobilizzazione tecnica genera un decremento della liquidità, la sua dismossione genera un’entrata.
·                     Il flusso di cassa per attività di investimento, sommato al flusso di cassa monetario dell’attività operativa d’esercizio (creatosi nella gestione corrente) genera il Flusso di Cassa Operativo.
·                     L'accensione di debiti finanziari (a breve e/o a medio/lungo termine) genera un’entrata di cassa mentre la restituzione genera un’uscita di cassa.
·                     L'aumento di capitale genera un’entrata (limitatamente alla quota di capitale effettivamente versata), mentre la distribuzione di dividendi un’uscita.

Gli interessi attivi e passivi – che hanno contribuito alla formazione del reddito di esercizio – sono stati già considerati una componente del flusso di cassa della attività operativa d’esercizio (gestione corrente).

Ovviamente, l'importanza del controllo sulla capacità della propria azienda di produrre liquidità appare in tutta la sua dimensione soprattutto in momenti aziendali di illiquidità o quando, mossi da fabbisogno finanziario, previsto o imprevisto, ci si relaziona con il sistema finanziario per accedere al credito. E, in questi casi, l'oggetto di grande attenzione non deve essere tanto quello di consegnare alla banca gli ultimi bilanci o una relazione qualunque sul programma che si prevede di realizzare, quanto la determinazione corretta e l'adeguatezza dell'importo di liquidità che riteniamo necessaria, la sostenibilità della rata di restituzione (se stiamo accedendo a credito), i tempi di restituzione. E questi sono dati finanziari che l'impresa deve verificare con estrema attenzione indipendentemente dai moduli e documenti formalmente richiesti dal finanziatore. Ciò che più conta non è ottenere il finanziamento a tutti i costi, ma ottenere un finanziamento di importo adeguato (non eccessivo e non insufficiente), dal costo adeguato, sorretto da un piano di ammortamento compatibile con i flussi finanziari generati dall'azienda oggi o nel futuro in virtù della realizzazione del programma che si andrà a realizzare.

Come si accennava, il fabbisogno di cassa va correttamente sviluppato non solo in occasione della realizzazione di prestiti, ma in tutti i momenti ordinari e straordinari della vita aziendale. E conoscere bene come si è mosso il cash flow nel recente passato è aspetto particolarmente rilevante perché sempre più oggi le banche sono interessate alla capacità dell'azienda di restituire il prestito, e sempre meno alle forme di garanzia ipotecarie tradizionali, ormai non più sufficienti, per quanto importanti.

Incidentalmente, torna utile ricordare che l'impatto della qualità del proprio cash flow a consuntivo (dell'ultimo anno) è anche aspetto importante del rating con cui le banche valutano la rischiosità di un prestito e quindi la accessibilità e il costo finanziario per l'impresa.

Quello che segue è, ad esempio, il sistema di "scoring" adottato da SIMEST ai fini della concessione di finanziamenti per l'internazionalizzazione per le operazioni ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) e b) della Legge 133/08 in base al quale la riduzione di garanzia prevista viene concessa alle PMI rientranti nelle classi valutate da A1 a A4.




In definitiva, per programmare correttamente un processo di internazionalizzazione, sarà necessario determinare i movimenti finanziari di risultato per lo meno per i successivi 2 anni su base annua e con grado di dettaglio mensile (o inferiore al mese se il business lo richiede) per l'anno immediatamente successivo e le proiezioni finanziarie devono essere in grado di rispondere (in primo luogo al management aziendale) alle seguenti domande:

·                     Quale sarà il presumibile andamento economico della società (EBIT-EBITDA)? 
·                     Quale sarà la situazione della liquidità in termini di posizione finanziaria netta e di proiezioni dei flussi di cassa?
·                     Quale sarà la posizione patrimoniale finale della società? 

martedì 22 ottobre 2013

Londra - 9.11.2013 - Ascheri & Partners - Conversazione di Aggiornamento Professionale

Segnalo che lo studio Ascheri & Partners Ltd ha organizzato la seconda “Conversazione di Aggiornamento Professionale” che si terrà a Londra il prossimo 8 Novembre 2013.

Gli argomenti trattati saranno inerenti agli aspetti amministrativi dei processi di internazionalizzazione. Io avrò il piacere di trattare gli obblighi di comunicazione fiscale delle transazioni finanziarie ("Novità del Quadro RW").

Il programma con il modulo di adesione è disponibile al seguente indirizzo:

lunedì 8 luglio 2013

Londra - 5 luglio 2013 - Ascheri & Partners - Conversazione di Aggiornamento Professionale

Sono disponibili in download qui le slide relative al mio intervento sul monitoraggio fiscale: "Trasferimento di denaro verso l'estero e il quadro RW", organizzato a Londra da Ascheri & Partners il 5 luglio 2013.

Potete contattarmi in privato per i dati per l'accesso riservato: paolo.battaglia@crescitapmi.it.

mercoledì 19 giugno 2013

Conversazione di Aggiornamento Professionale - Internazionalizzazione - Londra 5 luglio 2013

Segnalo che lo studio Ascheri & Partners ha organizzato una “Conversazione di Aggiornamento Professionale” che si terrà a Londra il 5 luglio 2013. La partecipazione è gratuita.

Nell’ottica della tutela del patrimonio immobiliare, il Rag. Giuseppe Lepore parlerà dei Trust e del Fondo Patrimoniale, mentre il Rag. Guido Ascheri si occuperà delle vendite e dei conferimenti in società estere.

La Dott. Silvia Pizzolato e il Dott. Roberto Guerrini tratteranno delle Holding italiane ed estere.

Per l’apertura dei conti correnti bancari all’estero interverranno David Fava, Mathias Quennehen e Intars Veberis.

Per le problematiche relative al trasferimento di denaro verso l’estero e per la compilazione del quadro RW interverrà il Dott. Paolo Battaglia.

Conclude i lavori l’avvocato Sabrina Malaguti che illustrerà i pignoramenti e le altre azioni esecutive all’estero.

L’evento culturale è particolarmente interessante e i colleghi sono invitati a partecipare.

Il programma ed il modulo di adesione sono disponibili ai seguenti indirizzi: 

venerdì 7 giugno 2013

Università di Catania - Master Customer Care - Dispense

I partecipanti al Master Universitario "Customer Care e Tutela dei consumatori" V edizione 2013 possono scaricare qui:

  • la mia dispensa "Il Credito ai consumatori, il sovraindebitamento e il rischio di usura";
  • il mio foglio elettronico per il Piano d'ammortamento di un prestito e il Calcolo del TAEG.

User ID e Password sono quelli forniti dal tutor d'aula.






sabato 27 aprile 2013

Turismo e Reti d'impresa: bando da 8 milioni per 40 progetti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 92 del 25 aprile 2013 è stato reso operativo il decreto 8 gennaio 2013 relativo al finanziamento di reti d'impresa nel settore turistico (un plafond di 8 milioni per finanziare fino a 40 progetti del valore minimo di 400.000 euro.

Gli aiuti saranno destinati alle micro e piccole realtà raggruppate o che manifestino l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di imprese e consorzi con un "contratto di rete". 

Caratteristiche delle proposte progettuali  e interventi ammissibili:

1. La rete esistente o le imprese che intendono aggregarsi dovranno presentare un progetto che preveda una o piu' delle seguenti attivita': 

a. iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso: la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e/o servizi; 

b. iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione on line; 

c. implementazione di iniziative di promo-commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti di social marketing; 

d. sviluppo di iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra le aziende della rete ed alla creazione di pacchetti turistici innovativi; 

e. promo-commercializzazione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali comuni. 

2. Il programma comune delle reti di impresa dovra' essere coerente con il progetto presentato. 

3. Le regioni, ove hanno sede le imprese partecipanti alla rete, verificano la compatibilita' dei progetti presentati con le linee di politica turistica regionale. 

Siamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale 92 del 25 aprile 2013.

venerdì 26 aprile 2013

Prima della crisi d'impresa... p.3 (di Paolo Battaglia)

Continuiamo la nostra conversazione sugli interventi necessari a PREVENIRE uno stato di crisi d'impresa attraverso l'implementazione di un sistema di controllo di gestione.

Prima della crisi d'impresa... p.1 (di Paolo Battaglia)
Prima della crisi d'impresa... p.2 (di Paolo Battaglia)

Si era introdotto il metodo ABC (Activity Based Costing) come strumento di efficace controllo, individuando 5 fasi di cui l'ultima era quella del controllo dei costi. E' proprio in questa fase che, una volta individuate le attività che non abbiano valore aggiunto, non necessarie e secondarie, potrà comprendersi meglio dove tagliare i costi e dove investire per aumentare in reale efficienza, senza correre il rischio di tagliare risorse importanti.

Avendo in mano i dati necessari si possono anche identificare le risorse umane giuste per migliorare la situazione, siano esse già presenti in ditta o siano risorse esterne, da assumere o di cui avere la consulenza.

Può essere opportuno in questa fase preparare un Management Report che potrà servire anche come base per il sistema di Budgeting e Reporting di cui parleremo un'altra volta.

Sarebbe un'occasione persa se, in questa fase in cui sarà anche possibile distinguere i costi in fissi e variabili, non applicheremo un agile sistema di analisi per margini.

L'analisi per margini consente di rispondere a domande del tipo:

  • Come variano i costi e il risultato economico al variare del volume di attività dell'azienda
  • Qual è il punto di pareggio dell'azienda?
  • Quanto guadagna l'azienda sull'eccedenza rispetto al punto di pareggio?
  • Qual è il volume minimo di vendite da raggiungere per giustificare i costi fissi della struttura tecnica (fabbricati, impianti, attrezzature) ed organizzativa (personale, interessi su mutui che incidono diversamente dagli interessi di c/c, ammortamenti, altre spese generali indirette), gli obiettivi di utili dei soci, il rispetto di un piano “sopportabile” di ammortamento di un debito, ecc…
  • Qual è il volume di vendite (non di utili) che giustifichi l’asunzione di una nuova unità o l’acquisto di una macchina o la scelta tra acquisto o noleggio o make-or-buy?


Articoli correlati:

Prima della crisi d'impresa... p.1 (di Paolo Battaglia)
Prima della crisi d'impresa... p.2 (di Paolo Battaglia)

martedì 26 marzo 2013

Londra taglia le tasse alle imprese

Londra taglia le tasse alle imprese: aliquota al 20% entro il 2015
(pubblicato su "www.ilsole24ore.com" del 21 marzo 2013)

"Attivismo monetario, rigore di bilancio, incentivi alle imprese e ai consumi. Il cancelliere dello Scacchiere britannico, George Osborne, insiste sulla linea dell'austerità, nonostante il pollice verso delle agenzie di rating, e guarda alla Banca d'Inghilterra del prossimo governatore Mark Carney per stimolare una ripresa che non arriva.
Il Budget, la legge finanziaria britannica, si muove lungo queste direttrici sullo sfondo di un contesto macro molto peggiore di quanto immaginato: il pil nel 2013 crescerà dello 0,6, metà del previsto e il debito andrà aumentando fino a raggiungere l'86% del prodotto interno lordo nel 2016 prima di cominciare a declinare.

mercoledì 20 marzo 2013

Il fondo Jeremie Sicilia

Jeremie Sicilia è uno strumento promosso da Regione Sicilia e FEI, per favorire lo sviluppo e l’espansione aziendale del sistema delle PMI siciliane, mediante l’integrazione tra risorse pubbliche e fondi messi a disposizione dal sistema bancario.

Questo strumento finanziario è cofinanziato parzialmente dal Fondo di sviluppo regionale europeo (ERDF) e dalla Regione Sicilia nel contesto del Programma Operativo per il periodo 2007-2013.

Gli accordi sottoscritti tra FEI e BNL e Unicredit, mettono a disposizione un plafond per interventi in cofinanziamento a medio e lungo termine, destinati alla realizzazione di programmi di investimento nonché alle esigenze di capitale circolante delle PMI siciliane.

Destinatari 
Imprese (incluse “start up”) industriali, artigianali, commerciali e di servizi, effettivamente attive ed aventi almeno sede operativa in Sicilia.

Come funziona
Finanziamenti chirografari o ipotecari cofinanziati per il 60% con fondi della banca a tasso convenzionato e per il 40% con fondi FEI con rimborso del solo capitale (BNL) e per il 55% da fondi forniti dalla Banca e regolati a tasso variabile (Euribor 3mesi più spread) e per il restante 45%  con fondi FEI (Unicredit).

Presentazione domande
Con riferimento agli accordi sottoscritti tra BNL SpA, Unicredit SpA ed EIF (European Investment Fund), le PMI siciliane, aventi i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa, potranno presentare presso le dipendenze di BNL e di Unicredit, l’istanza di accesso al finanziamento.

Per ogni ulteriore informazione siamo a vostra disposizione.

venerdì 22 febbraio 2013

Al lupo al lupo! Storie di esportazione di capitali (di Guido Ascheri)

Scritto da Guido Ascheri per Ascheri & Partners Ltd
Fonte: http://www.ascheri.co.uk/al-lupo-al-lupo-storie-di-esportazione-di-capitali

Nella favola attribuita ad Esopo il pastore si divertiva a gridare: “al lupo al lupo”, voleva fare uno scherzo agli abitanti del villaggio che, spaventati dalle grida , si alzavano in piena notte per correre a proteggere i loro greggi. 
Quando il lupo arrivò veramente, nessuno corse in aiuto del pastore burlone; il lupo sbrano' tutte le pecore. Fine della burla ed ognuno trae la sua morale.

Oggi il “custode dei contribuenti” grida all’esportazione illecita dei capitali, strepita ed urla a destra ed a manca ed i giornali e la televisione si uniscono al coro.

Vediamo se la morale è sempre la stessa.


venerdì 15 febbraio 2013

Bandi Agriturismo in Sicilia in scadenza (15 aprile 2013)

Come previsto dal sistema "a finestra", i 2 bandi relativi alla misura 311 azione A Agriturismo sono in scadenza (15 aprile 2013).

Il primo è il bando PSR Sicilia 2007- 2013 misura 311 azione A agriturismo “regime di esenzione  n. X 413/2010". L’intensità dell’aiuto non supera il 50% dell’investimento ammissibile.

Il secondo è il bando PSR Sicilia 2007- 2013 misura 311 azione A agriturismo “regime de minimis”.
Con questo secondo bando il sostegno è concesso ai sensi del "de minimis" e l’importo dell’aiuto concesso non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari con un intensità di aiuto pari al 75%.

Il massimale di investimento ammissibile per il periodo 2007/2013 è di 800.000 euro per azienda singola o
associata. Tale limite massimo potrà essere raggiunto anche attraverso la presentazione di più progetti nel
periodo 2007/2013 .

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano la conduzione e gestione dei fondi dell'azienda agricola oggetto d'investimento.
Possono accedere al bando dell'azione A gli imprenditori agricoli, che hanno regolarmente costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale presso un CAA convenzionato con AGEA.
Inoltre, i richiedenti devono risultare in possesso di nulla osta agrituristico in corso di validità o rinnovo, rilasciato dall'Ispettorato Provinciale Agricoltura di competenza, per le attività oggetto d'investimento.

L'azione A Agriturismo, sarà realizzata nelle macro-aree C (Aree rurali intermedie) e D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo); nelle macro-aree B (Aree rurali ad intensiva specializzata), possono essere finanziati investimenti presentati da agriturismi già operanti e autorizzati dal Comune competente, al momento della presentazione della domanda. Inoltre, nelle macro-aree B, possono essere finanziati investimenti presentati da aziende che esercitano, al momento della presentazione della domanda, la sola attività didattica se sussistono le condizioni previste dalle disposizioni attuative della Regione.

Gli investimenti ammissibili riguardano:

a) ristrutturazione, recupero, riqualificazione, adeguamento, restauro e risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad attività agrituristiche, comprese quelle didattiche e di degustazione.
b) realizzazione di volumi tecnici e servizi igienici strettamente necessari all'attività agrituristica; installazione e/o ripristino degli impianti.
c) opere connesse al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria e di prevenzione dei rischi.
d) acquisto di attrezzature, arredi, corredi, nonché attrezzature info-telematiche per l'accesso a collegamenti a banda larga.
e) realizzazione di interventi per il risparmio idrico, energetico, per la razionale gestione dei rifiuti e per l'auto approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.
f) investimenti materiali per gli adeguamenti delle strutture, necessari all'ottenimento della certificazione di qualità dei servizi ricettivi.
g) sistemazione e adeguamento: di spazi aperti da destinare ad agri-campeggio compresi i servizi igienici e bungalow in legno; di spazi esterni a verde; di viabilità aziendale di accesso e percorsi per gli ospiti.
h) opere e attrezzature finalizzate ad ampliare l'offerta dei servizi agrituristici, punti vendita di prodotti aziendali non agricoli.
i) investimenti per la promozione e la comunicazione dei servizi offerti dall’azienda agrituristica, anche su web, compreso l’acquisto di software specifici per consentire la tele prenotazione e l’integrazione attiva con l’utenza. Non sono ammissibili i relativi costi di gestione.

Non sono ammissibili gli investimenti e le spese per:

– le opere e gli acquisti realizzati prima della presentazione dell'istanza di finanziamento, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda sostenute entro i sei mesi antecedenti (180 giorni);
– acquisto terreni e beni immobili;
– investimenti immateriali;
– acquisto animali;
– opere edili in economia;
– costi per le certificazioni;
– opere di manutenzione ordinaria;
– cure colturali e risarcimento fallanze;
– acquisto di veicoli e quant'altro non pertinente con l’attività agrituristica;
– interventi finalizzati all’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli;
– acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso e comunque di facile usura;
– opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
– acquisto di materiali e/o attrezzature usati, leasing;
– I.V.A., imposte, tasse e oneri e interessi passivi;
– investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso

Come sempre, siamo a disposizione per chiarimenti.

Non riduciamoci all'ultimo momento e si presti sempre prudenza nel valutare il rapporto costi/benefici dell'accesso agli strumenti di finanza agevolata.


Paolo Battaglia

venerdì 8 febbraio 2013

Prima della crisi d'impresa... p.2 (di Paolo Battaglia)

Abbiamo visto precedentemente quanto sia importante anticipare una crisi finanziaria con al corretta conoscenza del proprio processo di creazione del valore e dei margini, quindi degli utili, comprendendo auqlai prodotti o servizi generano maggiori utili (e sono quindi da "spingere") e quali ci fanno guadagnare meno o addirittura generino una perdita.
Un sistema di controllo dei costi e di determinazione dei margini è il metodo Activity Based Costing.

Il metodo ABC può implementarsi in azienda seguenti 5 differenti "fasi".
  1. Mappare il processo in tutte le sue attività (e processi) relazionate a flussi produttivi univoci
  2. Raccogliere i dati relativi ai costi per ogni singola attività (diretti e, spesso, variabili) e generali (indiretti)
  3. Ricondurre i costi alle rispettive attività (input attività e costi => per generare il suo prodotto o servizio).
    Lo scopo non è ancora il calcolo aritmetico dei costi, quanto piuttosto individuare con esattezza da dove questi provengano.
  4. Calcolare l'Output: calcolo del reale ammontare dei costi per unità produttiva
  5. Analisi dei costi: individuate le attività che non abbiano valore aggiunto, non necessarie e secondarie, non sarà difficile comprendere dove tagliare i costi e dove investire per aumentare in reale efficienza, senza correre il rischio di tagliare risorse importanti.

sabato 2 febbraio 2013

La salvaguardia del patrimonio immobiliare (di Guido Ascheri)

Scritto da Guido Ascheri per Ascheri & Partners Ltd
Fonte: http://www.ascheri.co.uk/la-salvaguardia-del-patrimonio-immobiliare

Nel tempo sono cresciute le responsabilità dei professionisti, degli amministratori, dei dirigenti e di tutti gli imprenditori. Con esse aumentano i rischi di aggressione del patrimonio personale o d'impresa, con particolare riguardo a quello immobiliare.

Nella legislazione italiana non si trovano strumenti societari idonei alla spersonalizzazione del patrimonio immobiliare e si è costretti a ricorrere a soluzioni alternative, frutto di costruzioni o montaggi giuridici complessi.

I contratti che si utilizzano sono l'acquisto con riserva di proprietà, l'accensione di un mutuo fondiario, l'acquisto in leasing, la stipula di un contratto di vendita preliminare con trascrizione, ed altri ancora.

Nella legislazione di altri paesi europei incontriamo tutta una serie di strumenti societari atti a favorire la costituzione di un patrimonio immobiliare autonomo, patrimonio difficilmente aggredibile. La distinzione fra la sfera imprenditoriale e professionale ed il patrimonio immobiliare è netta, spesso insormontabile. L'utilizzo di questi strumenti è privilegiato, spesso consigliato e, non raramente, favorito con agevolazioni anche fiscali.

Senza alcuna pretesa esaustiva ricordiamo alcuni dei tipi di società idonei a salvaguardare il patrimonio immobiliare personale o d'impresa. La società civile monegasca si distingue per l'anonimato dei soci e per il numero contenuto di adempimenti contabili e fiscali.

venerdì 25 gennaio 2013

Prima della crisi d'impresa...

Quando un'azienda si rivolge al nostro studio perché sente di trovarsi in un perdurante stato di tensione finanziaria, spesso vorrebbe che noi intervenissimo direttamente sul rapporto tra l'azienda stessa e le banche con cui è in rapporto.

In realtà, nella gran parte dei casi, e sempre che non siano presenti particolari motivi d'urgenza, le esigenze possono quasi sempre riassumersi in esigenze INNANZITUTTO di tipo economico (commerciale, organizzativo, di efficenza interna).

In particolare, le principali magagne di efficenza economica interna riguardano la difficoltà a determinare correttamente i prezzi, attraverso corrette schede di prodotto, i relativi costi e quindi i margini, la redditività, i corretti preventivi.

Queste esigenze vengono solitamente confermate dal check-up d'ingresso. In un'azienda non ancora soffocata da crisi finanziaria, il corretto approccio al suo Turnaround, al suo rimettersi in forma, al suo percorso di riorganizzazione gestionale, si svolge secondo i seguenti steps:

  1. Preliminare implementazione del sistema di controllo dei costi (personalmente preferisco il metodo Activity Based Costing)
  2. Implementazione successiva del sistema di budgeting e reporting, con analisi degli scostamenti (pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria). Si giungerà così, ad avere un “Cruscotto aziendale” dell’andamento sia economico che finanziario (“Balance Scorecard”)
  3. Se l'azienda è parte di un gruppo, il sistema va esteso anche alle altre imprese per ottenere un sistema di controllo consolidato (strategicamente guidato da una Società che fungerà da “capogruppo”)
  4. Realizzazione del Business Plan finalizzato, ad esempio, ad una ristrutturazione del debito bancario per consolidare la struttura patrimoniale e finanziaria dell’azienda (pianificazione patrimoniale e finanziaria)
  5. Si potrà lavorare, solo ora, con budget di cassa annualizzati, mensilizzati e settimanalizzati (pianificazione finanziaria a breve) per una gestione finanziaria quotidiana programmata e serena.

Il PRIMO STEP sarà quindi l’implementazione preliminare di un sistema adeguato di controllo economico della gestione dei costi.

In un'azienda in cui ancora non sia stato implementato un sistema di controllo di gestione, la prima cosa che un consulente esterno trova è un sistema informativo e contabile basato su un Piano dei Conti finalizzato alla contabilità generale (COGE) e non certo un Piano dei Conti pensato per una contabilità analitica (COAN).
Si deve, quindi, trovare il modo più semplice di semplificare il procesos di reperimento di informazioni accurate e realistiche, raccordando il piano dei conti COGE con quello COAN.
Poi, si devono individuare gli obiettivi principali del controllo di gestione da implementare, e scegliere un sistema adatto all''impresa e al suo attuale workflow, senza creare particolari traumi.

Ovviamente, un sistema di controllo di gestione economica deve essere:

  1. EQUO
  2. ANALITICO
  3. OPERATIVO
È EQUO quando permette di attribuire a ciascun prodotto tutti i componenti di costo ad esso relativi.

Quello che segue è il risultato “classico” di due ipotesi (Ipotesi A e Ipotesi B) plausibili quanto errate di un sistema di CDG (Controllo di Gestione) non EQUO:

IPOTESI A


IPOTESI B



In pratica, lo stesso prodotto risulta costare il primo € 381,25 e il secondo € 275,00, semplicemente perché si è utilizzata, elementarmente, una base di calcolo unica.

È ANALITICO quando permette di attribuire a ciascun prodotto, nel modo più dettagliato possibile, i componenti di costo ad esso relativi (costi DIRETTI e costi INDIRETTI, quelli che vengono nella vostra azienda definiti “costi di gestione”).

Se la vostra azienda impiega 11.000 ORE DIRETTE per effettuare lavorazioni per cui ne erano previste 10.000 può solo rilevare che la PRODUTTIVITA' MEDIA DI PRODUZIONE è stata di circa il 10% inferiore a quella prevista. Nulla può dirsi su ciò che è accaduto nei singoli reparti e nessuna indicazione può trarsi sul comportamento dei singoli responsabili di reparto:


Un sistema ANALITICO invece, potrebbe rilevare che l'andamento delle ORE DI MANODOPERA DIRETTA è stato il seguente:


È OPERATIVO quando, discriminando fra costi variabili e costi fissi permette di operare scelte oggettive fra le varie possibili alternative di gestione. 
Non è operativo un sistema di costi che non è in grado, alla fine del processo di implementazione, di presentare i dati contabili distinti anche in costi fissi e variabili in modo da poter applicare le Analisi per Margini (Break Even Analysis).
Questo sistema, discriminando tra costi fissi e variabili, consentirà di conoscere, ad esempio:
  • Come variano i costi e il risultato economico al variare del volume di attività dell'azienda
  • Qual è il punto di pareggio dell'azienda
  • Quanto guadagna l'azienda sull'eccedenza rispetto al punto di pareggio?
  • Qual è il volume minimo di vendite da raggiungere per giustificare i costi fissi della struttura tecnica (fabbricati, impianti, attrezzature) ed organizzativa (personale, interessi su mutui che incidono diversamente dagli interessi di c/c, ammortamenti, altre spese generali indirette), gli obiettivi di utili dei soci, il rispetto di un piano “sopportabile” di ammortamento di un debito, ecc…
  • Qual è il volume di vendite (non di utili) che giustifichi l’asunzione di una nuova unità o l’acquisto di una macchina o la scelta tra acquisto o noleggio o make-or-buy?
Vedremo prossimamente come si implementa un sistema ABC (Activity Based Costing), metodo che risponde ai 3 requisiti su riportati.