sabato 23 novembre 2013

Il rientro dei capitali dalla Svizzera. La Voluntary Disclosure

Pare che presto il segreto bancario in Svizzera sarà solo un ricordo. Il segreto bancario, ma non anche l'anonimato, come vedremo oltre.


Il percorso è già avviato, i clienti delle banche oltr’Alpe stanno ricevendo comunicazioni da parte delle banche elvetiche che li informano della fine dell’anonimato. Tutto segue anni di pressione da parte della gran parte dei Paesi dell’Ocse, dell’Unione Europea e dell’Onu, compresa l’Italia, perché anche la Svizzera si adegui alle normative internazionali finalizzate alla lotta contro il riciclaggio, terrorismo ed evasione fiscale.


Già dal 1° novembre scorso è in vigore la convenzione sullo scambio automatico delle informazioni tra autorità fiscali dello scorso 18 ottobre e pone termini relativamente stretti per dar luogo in Svizzera, alla sua ratifica del Parlamento e ad un probabile referendum.


Per quanto riguarda l’atteggiamento del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), se la Svizzera e gli altri Paesi su cui si stanno esercitando pressioni (come Singapore) non si adeguerà entro il 2014 agli accordi di scambio automatico delle informazioni fiscali riconoscendo il reato fiscale come presupposto del riciclaggio, verrà iscritta tra i Paesi Black List. Il che, per un Paese come la Svizzera, che non vive solo di finanza, sarebbe un gravissimo danno economico.


Quindi, le comunicazioni che le banche svizzere stanno inviando ai propri clienti sono il preludio all’entrata in vigore della nuova legge, anche perché i funzionari bancari che non si saranno adeguati per tempo alle nuove normative, la cui entrata in vigore è prevista tra il 2014 e il 2016, rischiano l’incriminazione per riciclaggio nel caso gestiscano conti anonimi che sfuggono al prelievo fiscale.
Un po’ tutti i Paesi stanno lavorando ad accordi bilaterali e stanno studiano al proprio interno forme di c.d. “Voluntary Disclosure”, cioé di dichiarazioni spontanee da parte dei contribuenti, con alleggerimento delle sanzioni e delle eventuali conseguenze penali.


Negli ultimi anni la Gran Bretagna ha stretto un accordo con la Svizzera (accordo di Rubik) in base al quale i titolari britannici di conti presso banche elvetiche possono a pagare una sanzione una tantum per sanare la situazione pregressa ed essere sottoposti ad una tassazione annua, pur mantenendo l’anonimato, ma pare che i risultati non sono stati tra i più felici, anche perché il numero di contribuenti coinvolti sono soggetti a limiti numerici ben precisi. La Germania ha bocciato questa strada e anche l’Italia sembra orientata verso una strada che preveda la perdita dell’anonimato, il rientro dei capitali pagando interamente le imposte arretrate e dimezzando le sanzioni fiscali (la mancata presentazione del Quadro RW), oltre che depenalizzando il reato.


Più precisamente, il contribuente italiano che abbia esportato irregolarmente i capitali in Svizzera, se vorrà mantenere il denaro in Svizzera senza dichiararli, rinuncerà comunque al segreto bancario e autorizzerà le autorità svizzere a fornire informazioni alle autorità fiscali italiane.
Entro dicembre si attende la circolare dell’Agenzia delle Entrate con cui si regolerà la finestra permanente attraverso cui far rientrare i capitali esteri non dichiarati.


Ovviamente, questo non significherà che tutti i 180 miliardi (tale è la stima) detenuti dai cittadini italiani in Svizzera rientreranno in patria perché la gran parte dei denari detenuti oltr'Alpe da cittadini italiani non sono detenuti da persone fisiche ma da società anonime residenti in uno dei tanti paradisi fiscali e intestate a un fiduciario che fa da schermo.

Si tratterebbe, quindi, solo di una caduta del segreto bancario ma non dell’anonimato.

lunedì 11 novembre 2013

Londra 08.11.2013. Ascheri & Partners Ltd. Conversazione di aggiornamento professionale. Download slides

Sono liberamente scaricabili qui le slide relative al mio intervento sulle novità introdotte nel Quadro RW e sul Monitoraggio Fiscale.

Ricordo che il termine ultimo per il ravvedimento operoso relativo a Unico 2013 è il 30 dicembre 2013.

Ricordo, ancora, che appare opportuno verificare caso per caso l'opportunità di presentare il ravvedimento operoso.

mercoledì 6 novembre 2013

Quadro RW e ravvedimento operoso

In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. n. 167/1990 come modificato dalla Legge Europea 2013, per la violazione degli obblighi di trasmissione della dichiarazione modulo RW all'Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 25% dell'importo dell'operazione non segnalata.
Si tratta delle violazioni all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti, pari o superiori ai 15mila euro, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Dlgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio.
Il database da cui gli intermediari estrarranno i flussi da trasmettere alle Entrate sarà costituita dall'Archivio unico informatico. La modifica è finalizzata anche ad allineare le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle antiriciclaggio.

La violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute in Paesi NON black list è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute in Paesi black list è, invece, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6% al 30% dell'ammontare degli importi non dichiarati e i termini concessi all’Ufficio per contestare la violazione dell’obbligo di compilare il modulo RW sono raddoppiati a partire dal 2010.

Infine, nel caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di € 258. 

Prima della Legge Europea 2013, invece, le sanzioni erano molto più elevate:
25% per la violazione degli obblighi di trasmissione da parte degli intermediari dal 10% al 50% di quanto non dichiarato il doppio per le attività detenute nei paesi black list, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore.

In base al principio del "favor rei" di cui al D. Lgs. n. 472/1997, art. 3, commi 2 e 3:
«Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.» (Sezioni I e III RW).
e:
«Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo» (Sezione II RW).

Quindi, per le violazioni già commesse si applicano le nuove sanzioni più ridotte.  

Secondo la CM 180/1998 Sezioni I e II, il principio del favor rei trova un limite soltanto nell’intervenuto pagamento della sanzione, giacché colui che ha pagato non può chiedere la restituzione, mentre, anche in presenza di provvedimento definitivo, non è possibile la riscossione delle somme (ancora) dovute.

Le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, come precisato dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 9 del 2002, hanno natura tributaria e dunque, con riferimento alle stesse, possono essere applicate le disposizioni in materia di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Con l’entrata in vigore della Legge Europea, è prevista la sanzione fissa di 258 euro per la presentazione o integrazione del Mod RW in Unico entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni (riducibile ad 1/8 con ravvedimento operoso).

Se il contribuente omette l’indicazione dei suoi investimenti all’estero, non avendo occultato ulteriori elementi al Fisco, non essendosi configurata evasione d’imposta, dovrebbe sussistere solo la violazione di irregolare compilazione della dichiarazione.

Quindi, entro il 30.09.2013, è stato possibile beneficiare delle (ridotte) sanzioni in caso di utilizzo del ravvedimento operoso lungo per correggere errori commessi in sede di compilazione del quadro RW del mod. Unico 2012, da effettuarsi con i nuovi importi delle sanzioni e unicamente per la Sezione II

Il termine ultimo per Unico 2013 è il 30 dicembre 2013.

I ravvedimenti fatti prima del 4 settembre 2013 NON possono essere chiesti a rimborso in quanto non possono configurarsi come versamenti non dovuti al tempo in cui sono stati effettuati.